U.A.S.S.I.

STATUTO
dello

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
Unione delle Associazioni sportive slovene in Italia

Capitolo I - "Caratteristiche dell'Unione" - Art. 1, 2, 3
Capitolo II - "Scopi dell'Unione" - Art. 4
Capitolo III - "Risorse economiche d esercizi fiscali" - Art. 5, 6
Capitolo IV - "Associati- Aderenti" - Art. 7, 8
Capitolo V - "Sanzioni - disciplina sociale" - Art. 9, 10
Capitolo VI - "Organi dell'Unione" - Art. 11
Capitolo VII - "Assemblea generale" - Art. 12, 13
Capitolo VIII - "Consiglio direttivo" - Art. 14, 15
Capitolo IX - "Presidente" - Art. 16
Capitolo X - "Collegio dei sindaci" - Art. 17
Capitolo XI - "Commissione d'appello" - Art. 18
Capitolo XII - "Clausola compromissoria" - Art. 19
Capitolo XIII - "Collegio arbitrale" - Art. 20
Capitolo XIV - "Candidature alle cariche elettive" - Art. 21
Capitolo XV - "Caratteristiche delle cariche dell'Unione" - Art. 22, 23
Capitolo XVI - "Modifiche allo statuto" - Art. 24
Capitolo XVII - "Scioglimento" - Art. 25
Capitolo XVIII - "Interpretazioni" - Art. 26
Capitolo XIX - "Disposizione finale" - Art. 27

Lo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji - Unione delle Associazioni sportive slovene in Italia e` stata costituita l'8 dicembre 1970 per desiderio e volonta` delle associazioni sportive slovene che operano nel territorio della Repubblica italiana. Lo ZSŠDI - UASSI risorge quale erede del gia` costituito "Udruženje slovanskih sportnih društev - Associazione delle societa` sportive slave", fondato il 12 ottobre 1924 e soppresso dalle allora autorita` fasciste il 17 agosto 1927 con decreto N. 6623.

Lo ZSŠDI - UASSI e` stato formalmente costituito il 30.09.1975 con atto n. 3246, Mod.I, Vol. 175 del Notaio dott. Giulio Flora di Trieste, con l'adozione dello statuto che e` stato in seguito modificato dall'Assemblea Generale in data 12.06.1987 con atto n. 2621, Serie 1/A del Notaio dott. Giulio Flora.

Lo ZSŠDI - UASSI continua il programma dell'allora Associazione prendendo in considerazione tutte le piu` ampie possibilita` di una collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni per lo sviluppo dello sport, delle attivita` giovanili nell'ambito della Comunita` slovena in Italia.


Capitolo I

CARATTERISTICHE DELL'UNIONE

Art. 1

E' costituito lo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji - Unione delle Associazioni sportive slovene in Italia.
L'Unione ha carattere apolitico e aconfessionale ed e` riconosciuta dal CONI in qualita` di associazione benemerita.

Art. 2

L'Unione e` promossa dalle Associazioni sportive che operano nell'ambito della comunita` slovena in Italia.

Art. 3

L'Unione ha la sua sede centrale in Trieste, via Cicerone n. 8 e sedi periferiche locali a livello provinciale.


Capitolo II

SCOPI DELL'UNIONE

Art. 4

L'Unione non ha fini di lucro, non ha prefissione di termine e si propone di:

- propagare la disciplina sportiva, sia a livello agonistico e non, tra gli appartenenti alla comunita` slovena che vive in territorio italiano;

- suggerire e stimolare nuove attivita` in campo sportivo e sociale per tutte le Associazioni aderenti;

- coordinare ed organizzare sia a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale manifestazioni e competizioni sportive nelle diverse discipline anche al fine di favorire maggiori incontri tra le comunita`;

- realizzare Progetti di servizio, Formazione professionale nel settore dello sport, in collaborazione con il CONI ed altre Istituzioni, per tutti gli associati;

- promuovere rapporti, collegamenti e confronti con gruppi, associazioni sportive, Enti di promozione sportiva e servizi che operano sul territorio a livello locale, nazionale ed internazionale;

- richiedere contributi ed altre forme di sostegno ad Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini istituzionali;

- pianificare l'utilizzo dei contributi e delle diverse forme di sostegno eventualmente provenienti dal CONI o da altri Enti pubblici e privati destinati all'Unione al fine di potenziare le strutture e le attivita` sportive nei diversi organismi associati.

Nell'ambito di tali attivita`, l'Unione potra` compiere anche attivita` commerciali e produttive marginali. I proventi di tali attivita` andranno totalmente devoluti all'attuazione dei fini istituzionalmente previsti nel presente statuto.


Capitolo III

RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

Le risorse economiche dell'Unione sono costituite da:

- quote associative versate dalle Associazioni nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;

- erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari e rimborsi derivanti da convenzioni;

- eventuali contributi dello Stato, di Enti e di Istituti pubblici e privati, del CONI;

- entrate derivanti da attivita` commerciali marginali;

- ogni altra entrata e qualsiasi offerta ricevuta per le iniziative e le attivita` dell'Unione, previa accettazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

I bilanci annuali saranno redatti con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, delle disposizioni di carattere fiscale emanate dagli organi competenti.

Il bilancio deve indicare distintamente i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il conto consuntivo annuale deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Vige il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione che devono essere reinvestiti per le attivita` istituzionali statutariamente previste e quelle ad esse direttamente connesse.


Capitolo IV

ASSOCIATI - ADERENTI

Art. 7

Possono aderire all'Unione le Associazioni sportive che operano nell'ambito della comunita` slovena in Italia.

Per divenire associato e` necessario:

- presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato ha il dovere di:

- aderire e collaborare alle iniziative e attivita` promosse dall'Unione;

- partecipare attivamente alla vita dell'Unione;

- versare le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli associati hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall'Unione; hanno inoltre diritto di voto nell'Assemblea Generale.

Possono concorrere alle cariche elettive i soci maggiorenni delle Associazioni aderenti.

Art. 8

La qualita` di associato non ha prefissioni di termine e cessa soltanto:

a) per volontaria rinuncia da parte dell'Associazione da darsi tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale;

b) per radiazione;

c) per mancato versamento della quota associativa protrattasi per oltre un anno.


Capitolo V

SANZIONI - DISCIPLINA SOCIALE

Art. 9

Alle associate (Associazioni) possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

1) la censura;

2) la sospensione;

3) la radiazione.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per comportamenti scorretti.

La sospensione si applica in caso di comportamenti contrastanti con gli scopi propri dell'Unione e con il suo spirito informatore.

La radiazione si applica in caso di recidiva nella infrazione che ha originato in precedenza un provvedimento di sospensione o per gravi infrazioni alle norme che disciplinano la vita associativa.

Art. 10

Le sanzioni di cui all'art. 9 sono irrogate, in prima istanza, dal Giudice di 1ľ grado, nominato dal Consiglio direttivo per la durata di un quadriennio, assieme al suo supplente.

I provvedimenti addottati dovranno essere comunicati entro 5 giorni all'associazione interessata ed al Consiglio Direttivo. Il dispositivo della deliberazione dovra` essere affisso nella sede sociale.

Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice di 1ľ grado l'Associazione censurata, sospesa o radiata puo` inoltrare reclamo al Collegio dei Probiviri nei modi e nei termini di cui agli artt. 18, 19 e 20 del presente statuto.


Capitolo VI

ORGANI DELL'UNIONE

Art. 11

Sono Organi dell'Unione:

1) l'Assemblea generale delle associate;

2) il Presidente;

3) il Consiglio Direttivo;

4) il Collegio dei Sindaci;

5) il Giudice di 1° grado;

6) la Commissione di Appello.


Capitolo VII

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 12

L'Assemblea generale e` l'organo sovrano deliberativo e di indirizzo dell'Unione. Essa e` indetta dal Consiglio Direttivo ed e` convocata dal Presidente dell'Unione a mezzo lettera raccomandata da spedire alle Associate almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. L'avviso deve indicare l?ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell?adunanza.

L'Assemblea generale e` costituita da tutte le Associazioni che siano in regola con le quote associative.

In Assemblea generale le Associazioni sono rappresentate dai presidenti o loro delegati ciascuno con un voto, se maggiorenni.

L'Assemblea generale si distingue in assemblea ordinaria ed in assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve tenersi:

1) ogni anno, entro il 30 giugno, per deliberare sulla relazione predisposta dal Consiglio Direttivo unitamente al Presidente e relativa alle attivita` svolte nell'anno precedente e per deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. Delibera altresi` sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno ed esamina il Regolamento interno e le sue eventuali variazioni;

2) ogni quattro anni - entro la stessa data e non oltre - per eleggere con votazioni separate e successive tutti gli organi dell'Unione, oltre a quanto previsto al punto 1).

L'Assemblea straordinaria ha luogo a seguito di richiesta avanzata dalla meta` piu` uno dei componenti il Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno la meta` piu` uno delle Associazioni aventi diritto di voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovra` essere indetta entro trenta giorni dalla richiesta ed aver luogo nei successivi quindici giorni.

Dovra` altresi` essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma in caso di cessazione dalla carica di Presidente per qualsiasi motivo, ovvero per dimissioni o decadenza della meta` piu` uno dei Consiglieri.

L'Assemblea straordinaria e` competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifica dello statuto, cosi` come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

L'Assemblea generale delle associate puo` essere convocata anche in localita` diversa dalla sede legale.

Art. 13

L'Assemblea e` regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della meta` piu` una delle Associazioni. Non sono ammesse deleghe ai rappresentanti di altre Associazioni.

In seconda convocazione l'Assemblea e` regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti, salvo quanto stabilito dal presente statuto nell'ipotesi dell'assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Unione.

L'assemblea elettiva e` regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza della meta` piu` uno delle associate aventi diritto al voto.

Le Associazioni sono rappresentate dal Presidente o un suo delegato.

La delega deve essere conferita per iscritto e nominativamente. Le deleghe possono essere rilasciate solo ed esclusivamente ad altro componente il consiglio direttivo dell'Associazione. E' preclusa la partecipazione all'assemblea a chiunque sia stato colpito da sanzione disciplinare in corso di esecuzione o non sia in regola con il versamento delle quote associative.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono validamente prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo che per le ipotesi espressamente previste dal presente statuto agli artt. 24 e 25.

L'Assemblea generale elegge un ufficio di presidenza per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori costituito da un Presidente, da un Segretario e da tre scrutatori. Nell'ipotesi dell'Assemblea elettiva gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche dell'Unione.

Le votazioni, salvo diverso avviso del Presidente dell'Assemblea, si svolgono per alzata di mano o per appello nominale.

Per le elezioni alle cariche sociali e` obbligatorio votare a scrutinio segreto.


Capitolo VIII

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.14

Il Consiglio Direttivo e` composto:

- dal Presidente;

- da sei Consiglieri.

Nel corso della sua prima riunione, da tenersi entro venti giorni dall'Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito due Vice Presidenti e nomina il Segretario che viene scelto all'infuori del Consiglio stesso per la durata di quattro anni. In caso di decadenza del Consiglio direttivo decade anche il Segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta la realizzazione dei fini istituzionali e delle direttive assembleari.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- stabilire l'ammontare della quota associativa ordinaria e straordinaria;

- deliberare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- provvedere ad emanare il regolamento di attuazione dello statuto, da sottoporre all'esame dell'Assemblea generale e all'approvazione del CONI;

- istituire eventuali sedi periferiche;

- predisporre la relazione in ordine alla gestione ed alle iniziative approvate nell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, unitamente ai programmi da realizzare;

- dare esecuzione ai deliberati assunti dall'Assemblea generale degli associati;

- curare i rapporti con i terzi e in particolare con gli Enti competenti;

- esaminare le domande di adesione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;

- assumere ogni iniziativa che riterra` utile od opportuna per il raggiungimento degli scopi dell'Unione.

La durata in carica del Consiglio Direttivo e` fissata in anni solari quattro.

Il Consiglio Direttivo dovra` essere convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta la meta` piu` uno dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere prese a maggioranza; in caso di parita` di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo decade:

1) per dimissioni o impedimento definitivo dalla carica del Presidente;

2) per mancata approvazione della relazione da parte dell'assemblea, nella sola ipotesi in cui la reiezione avvenga con il voto contrario della meta` piu` uno dei voti di cui dispongono tutte le associate;

3) per dimissioni contemporanee della meta` piu` uno dei Consiglieri;

4) per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del quadriennio della meta` piu` uno dei Consiglieri.

In quest'ultima ipotesi, a differenza di quanto avviene nelle altre fattispecie, il Presidente non decade e dovra` provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici).

Nelle ipotesi di cui al punto 1) si procede ai sensi dell'art. 16.

Nell'ipotesi di cui al punto 2) l'ordinaria amministrazione spettera` sia al Presidente che al Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi di cui al punto 3) l'ordinaria amministrazione spettera` al solo Presidente sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Le dimissioni che originano le decadenze degli organi di cui al precedente articolo sono irrevocabili.

La decadenza del Consiglio Direttivo non si estende né al Collegio dei Sindaci né al Collegio dei Probiviri.


Capitolo IX

PRESIDENTE

Art. 16

Al Presidente spettera` l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Per l'apertura dei conti correnti bancari con fido, il Presidente dovra` essere autorizzato con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo dell'Unione;

- e` responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi approvati dall'Assemblea;

- presenta al Consiglio Direttivo e all'Assemblea generale il bilancio consuntivo della gestione corredato da una relazione del Collegio dei Sindaci.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente con variazioni allo stesso.

In caso di assenza e di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente piu` anziano di carica. In caso di parita` subentra il piu` anziano d'eta`.

In caso di impedimento definitivo si avra` la decadenza del Consiglio Direttivo, con conseguente convocazione - a cura del Vice Presidente individuato ai sensi del comma precedente - di un'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche entro 30 (trenta) giorni e da celebrarsi nei successivi 15 (quindici).

Al Vice Presidente spettera` l'ordinaria amministrazione sino all'elezione di cui al precedente comma.

In caso invece di dimissioni del Presidente, l'ordinaria amministrazione spettera` sia a quest'ultimo sia al Consiglio Direttivo: entrambi gli organi suddetti resteranno in prorogatio sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria elettiva nei termini di cui sopra.


Capitolo X

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 17

Il Collegio dei Sindaci:

- e` composto da un Presidente e da un numero di quattro Sindaci, di cui due supplenti, eletti dall'Assemblea generale delle associate;

- dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Collegio assolve il proprio mandato secondo le disposizioni di legge; in particolare, ha il controllo sulla gestione contabile dell'Unione; assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed ha l'obbligo di presentare una relazione all'Assemblea al termine di ogni esercizio finanziario.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarita`, il Collegio all'unanimita` puo` richiedere al Presidente dell'Unione la convocazione di un'assemblea straordinaria, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.


Capitolo XI

COMMISSIONE D'APPELLO

Art. 18

I provvedimenti addottati dal Giudice di primo grado sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi alla Commissione d'Appello.

La Commissione d'Appello si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci e resta in carica 4 anni. Nella sua prima riunione la Commissione d'Appello elegge nel proprio ambito tra i membri effettivi il Presidente. La Commissione d'Appello resta in carica anche in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo fino alla prima Assemblea elettiva.

In caso di disaccordo delle parti nomina il Presidente del Collegio Arbitrale di cui all'art. 20, nonché l'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.

Per la validita` delle riunioni e` richiesta la presenza di tre membri, compreso il Presidente.

Delibera a maggioranza dei presenti.

Alle sostituzioni ed integrazioni dei membri della Commissione d'Appello provvede mediante convocazione di un Assemblea straordinaria da convocarsi entro 30 giorni e celebrarsi nei successivi 15.


Capitolo XII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 19

Per effetto dell'iscrizione l'associata si impegna:

a) a non adire autorita` diverse da quelle dell'Unione per la risoluzione di ogni controversia anche solo indirettamente riferibile alla vita sociale;

b) a demandare l'esame di qualsivoglia controversia che dovesse sorgere con altre associate o con l'Unione e non rientrante nella competenza degli organi di giustizia sociale ad un Collegio Arbitrale che giudichera` nei modi e nei termini di cui al presente statuto. L'associata puo` chiedere al Consiglio Direttivo di essere autorizzata per particolari e giustificati motivi ad adire ad autorita` diverse in deroga a quanto sopra disposto.

Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga e` tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessata. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Consiglio Direttivo si sia pronunciato, la deroga si ritiene concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere compiutamente motivato.

L'inadempimento agli obblighi di cui al primo comma sub a) e sub b) e` sanzionato con provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dall'Unione.


Capitolo XIII

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 20

Tutte le controversie non rientranti nella competenza degli organi di Giustizia sociale che dovessero insorgere tra le associate e tra queste e il Consiglio Direttivo saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti medesime.

In caso di mancato accordo, provvedera` alla nomina il Collegio dei Probiviri che designera` anche l'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto.

Gli Arbitri, perché cosi` espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.

Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria dell'Unione che provvedera` a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.


Capitolo XIV

CANDIDATURE ALLE CARICHE ELETTIVE

Art. 21

Coloro che intendano essere eletti o rieletti come Presidente o come membri degli organi dell'Unione, devono presentare la candidatura almeno 15 (quindici) giorni prima della data prestabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvedera` a renderla pubblica, mediante affissione all'Albo.


Capitolo XV

CARATTERISTICHE DELLE CARICHE DELL'UNIONE

Art. 22

Tutte le cariche elettive dell'Unione sono onorifiche.

Per concorrere alle cariche dell'Unione e` necessario avere cittadinanza italiana, non avere subito condanne per delitto doloso e non essere stati assoggettati da parte del CONI o di una Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

La durata delle stesse e` stabilita in quattro anni.

Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori alla meta` dell'intero organico, possono essere integrate con i primi dei non eletti, a condizione che abbiano riportato almeno il 50% (cinquanta percento) dei suffragi attribuiti all'ultimo eletto.

In caso di impossibilita` a procedere come sopra detto, si provvedera` con nuove elezioni. Il Presidente ed i membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea elettiva che dovra` avvenire entro e non oltre i 45 (quarantacinque) giorni dall'evento che ha determinato la vacanza medesima.

Art. 23

La carica di componente il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, quello di membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.


Capitolo XVI

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 24

Le proposte di modifica allo statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la meta` piu` uno delle associate aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualita` della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l'assemblea generale straordinaria che dovra` tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Il Consiglio Direttivo puo` anche indire, su propria iniziativa, l'assemblea suddetta per esaminare e deliberare gli emendamenti che ritenga opportuno sottoporre ad essa.

Il Consiglio Direttivo, nell'indire l'assemblea sia su propria iniziativa che su richiesta delle associate, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.

Per l'approvazione delle stesse sono necessari almeno i 2/3 (due terzi) dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea.

Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI.


Capitolo XVII

SCIOGLIMENTO

Art. 25

La proposta di scioglimento dell'Unione puo` essere presentata soltanto all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 delle Associazioni aventi diritto al voto.

Tale Assemblea e` valida con la presenza di 4/5 della Associazioni aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'approvazione della proposta di scioglimento dell'Unione sono necessari almeno 4/5 dei voti spettanti a tutte le Associazioni aventi diritto a voto.

Con identica maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri e verra` stabilita la destinazione del patrimonio residuo, da devolversi, comunque, ad altre organizzazioni con finalita` di utilita` generale, operanti nell'ambito della comunita` slovena in Italia, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.


Capitolo XVIII

INTERPRETAZIONI

Art. 26

Quanto non previsto dal presente Statuto viene regolato dal regolamento di attuazione dello statuto e dalle norme del Codice Civile.

In caso di controversie l'unico Foro competente e` quello di Trieste.



Capitolo XIX

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 27

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del CONI.